Art. 10.
(Norme per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione autonoma della Valle d'Aosta).

      1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici e ai sensi delle norme di attuazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
      2. All'attuazione della presente legge nella regione autonoma della Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione nonché sulla base di apposite intese fra la regione e i Ministeri interessati.
      3. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena.